Lo Statuto della Comunità di Capodarco

Preambolo

L’Associazione “Centro Comunitario Gesù Risorto” costituita in data del 26 ottobre 1967, persona morale ecclesiastica, giusto Decreto dell’Arcivescovo di Fermo del 1 ottobre 1967, riconosciuta Ente Morale con D.P.R. del 25 gennaio 1971, n. 105, sostituisce il proprio Statuto con il presente, avendo ottemperato a quanto disposto dall’art. 5, penultimo comma, dello Statuto. Si intende che quanto fatto e disposto nel passato sarà regolato, per quanto dovuto, dal presente Statuto, senza soluzione di continuità e senza che ne i soci, ne i terzi ne subiscano detrimento.

Articolo 1 – Costituzione

L’Associazione assume il nome di “Comunità di Capodarco”. Ha sede a Fermo, frazione Capodarco, Via Vallescura 47. Essa non ha fini di lucro.

Articolo 2 – Finalità

La Comunità di Capodarco persegue le seguenti finalità:

  1. lo sviluppo integrale della persona, con particolare attenzione agli emarginati;
  2. la rimozione di ogni ostacolo alla salute fisica e psichica delle persone, al pieno sviluppo della loro personalità nel rispetto della cultura, dei valori e dello spirito creativo di ciascuno;
  3. l’effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona, attraverso la lotta contro tutte le forme di emarginazione. Per la matrice cristiana di parte dei suoi membri e per l’esperienza di servizio all’uomo di tutti, la Comunità di Capodarco è luogo di incontro e di confronto tra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale ne condividono lo spirito e l’impegno vitale.

Articolo 3 – Modalità di intervento

  • La Comunità di Capodarco persegue i suoi fini per mezzo delle seguenti modalità:
  • promuove attraverso processi di liberazione e formazione, la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;
  • promuove la partecipazione dei suoi membri ad una sobria, libera e solidale vita familiare, di gruppo, relazionale e di lavoro, avendo particolare attenzione ai bisogni di ciascuno;
  • promuove, crea e gestisce in Italia e all’estero, anche tramite convenzioni, servizi riabilitativi e sanitari, realtà di lavoro, di servizio, di abitazione, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e locali in materia;
  • coordina, verificandone la rispondenza ai fini dell’Associazione, le Comunità locali che operano con il nome di “Comunità di Capodarco”;
  • favorisce l’adesione alla Comunità di quegli organismi che sono particolarmente vicini, per spirito e prassi, alla Comunità stessa;
  • favorisce la partecipazione alla Comunità di Capodarco di collaboratori e simpatizzanti, aggregandoli nelle forme previste dal regolamento;
  • collabora con associazioni, Enti pubblici e privati, gruppi di base e di volontariato e con gli stessi utenti dei servizi, al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone e della società, nonché modalità capaci di vincere l’emarginazione;
  • mantiene e approfondisce il rapporto con le realtà ecclesiali, sociali, politiche, sanitarie, culturali e religiose, tese al servizio della persona umana all’affermazione della sua piena dignità,
    all’approfondimento dei valori di solidarietà;
  • promuove, sostiene, finanzia lo svolgimento di attività economiche (organizzate anche in forma di cooperative) utili alle finalità di cui all’Articolo 2

Articolo 4 – Organizzazione

La Comunità di Capodarco è organizzata in:

  1. a) Comunità locali, composte da soci e dotate dei seguenti organismi:
    1. Assemblea dei Soci
    2. Consiglio Direttivo
    3. Presidente della comunità locale
    4. Tesoriere
    5. Collegio dei Revisori dei Conti
  2. b) Comunità generale dotata dei seguenti organismi:
    1. Assemblea generale
    2. Consiglio generale
    3. Presidente della Comunità Generale
    4. Tesoriere della Comunità Generale
    5. Comitato Esecutivo
    6. Segretario Generale
    7. Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche di Presidente, di Tesoriere, di Segretario Generale e membro del Collegio dei Revisori dei conti non sono cumulabili.

Articolo 5 – I soci

Sono soci della Comunità di Capodarco le persone, in età adulta, che ne condividono lo spirito e la prassi e che s’impegnano a perseguire attivamente i fini associativi stabiliti nel presente Statuto. La comunione e la condivisione degli ideali e della vita pratica costituiscono caratteristica peculiare dei membri della Comunità di Capodarco. I soci debbono appartenere alle rispettive comunità locali. Ogni tre anni i soci sono chiamati a riconfermare la propria adesione alla Comunità di Capodarco. Il socio perde la sua qualità di membro della Comunità di Capodarco qualora attui comportamenti attivi od omissivi che contrastino con i punti a), b) e c) dell’art.2. La deliberazione con la quale si dichiara la decadenza del socio è adottata dall’Assemblea della rispettiva comunità locale, oppure dal Consiglio Generale. Contro la decisione dell’Assemblea della comunità locale può essere proposto ricorso al Consiglio Generale; contro quest’ultimo provvedimento è esperibile il ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, con le modalità previste dalle vigenti leggi.

Articolo 6 – Gli organismi associati

Possono essere associati alla Comunità di Capodarco associazioni ed organizzazioni operanti a favore degli emarginati, con finalità simili a quelle della comunità stessa. Le modalità di adesione e di partecipazione alla Comunità di Capodarco sono stabilite dal Regolamento. Gli organismi associati hanno gli stessi diritti dei soci. Ogni tre anni gli Organismi associati sono chiamati a riconfermare la propria adesione.

Articolo 7 – Costituzione delle Comunità locali

Ad iniziativa di un congruo numero di soci, si crea una comunità locale, associazione giuridicamente costituita. I soci delle comunità locali sono automaticamente soci della Comunità Generale. Ogni Comunità locale concretizza i fini di cui al presente Statuto nei rispettivi ambiti territoriali, avendo attenzione alle realtà ed ai bisogni delle persone ivi residenti tenendo conto delle modalità operative delle istituzioni pubbliche locali. La costituzione di ogni comunità locale deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale.

Articolo 8 – Statuto ed organi locali

Ogni comunità locale, nel rispetto del presente statuto, ne elabora uno proprio con eventuale Regolamento e sottopone entrambi all’approvazione del Consiglio generale. Lo Statuto deve, in ogni casi prevedere l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri, il Presidente, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente eletto con le modalità stabilite da ogni statuto, assume la rappresentanza legale della comunità locale. Il Consiglio direttivo è tenuto ad inviare al Consiglio Generale copia dei verbali delle sedute ordinarie e straordinarie dell’Assemblea dei soci, delle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché una relazione annuale sull’attività svolta dalla comunità locale. Ogni comunità locale può organizzare il rispettivo gruppo di collaboratori e simpatizzanti.

Articolo 9 – Finanziamenti e patrimonio delle Comunità locali

In caso di scioglimento di una comunità locale, il patrimonio di questa, residuo dopo la liquidazione, è devoluto alla Comunità generale.
Il fondo comune delle comunità locali è costituito dai contributi dei soci, di amministrazione o enti pubblici, di privati, rivolti alle singole comunità, nonché dei beni acquistati con tali contributi. Le comunità locali sono tenute a partecipare attivamente e responsabilmente allo sviluppo comunitario generale, sia contribuendo sul piano economico, secondo le indicazioni di organi competenti della Comunità generale, sia collaborando ai singoli progetti.

Articolo 10 – Composizione dell’Assemblea Generale

L’Assemblea generale della Comunità di Capodarco è costituita dalle comunità locali, rappresentate dai rispettivi Presidenti e delegati, eletti dalle Assemblee locali, in proporzione al numero di soci di ciascuna comunità locale. Tale proporzione è stabilita ogni tre anni dal Consiglio generale. Partecipano altresì, con diritto di voto, i rappresentanti degli organismi associati. Qualora si tratti di rinnovo delle cariche, la presidenza dell’Assemblea è esercitata da un membro appositamente eletto che è assistito da una segreteria egualmente eletta dall’Assemblea, composta di nove membri; in tutti gli altri casi la presidenza dell’Assemblea è esercitata dal Presidente in carica. All’Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, tutti gli altri soci della Comunità di Capodarco.

Articolo 11 – Convocazione e validità dell’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Comunità di Capodarco, su proposta del Consiglio generale, una volta all’anno e, in via straordinaria, quando ci sia richiesta dal Consiglio Generale o da almeno tre Comunità locali. L’avviso di convocazione, contenente giorno, ora, luogo ed ordine del giorno, deve essere comunicato per iscritto, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’assemblea stessa. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione debbono trascorrere almeno 24 ore.

Articolo 12 – Votazioni in Assemblea Generale

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per modifiche al presente Statuto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi.

Articolo 13 – Compiti dell’Assemblea Generale

Sono compiti dell’Assemblea generale:

  • approvare le relazioni del Presidente, del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei conti;
  • deliberare gli argomenti posti all’ordine del giorno;
  • approvare i bilanci preventivo e consuntivo, relativi all’amministrazione della Comunità generale;
  • eleggere i membri di propria competenza del Consiglio Generale che siano soci della Comunità da almeno due anni;
  • nominare il Collegio dei Revisori dei conti;
  • approvare le proposte di modifica del presente Statuto.

Articolo 14 – Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio generale è composto dai Presidenti delle Comunità locali e da un minimo di 10 fino ad un massimo di 40 membri eletti dall’Assemblea Generale. Possono essere eletti al Consiglio Generale i soci rappresentanti degli Organismi Associati, da questi designati. Il numero dei membri da eleggere, fatti salvi suddetti limiti, è fissato dall’Assemblea stessa.

Articolo 15 – Convocazione e validità delle sedute del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Comunità di Capodarco almeno ogni 6 mesi ed ogni qualvolta sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 16 – Votazioni del Consiglio Generale

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Generale

Sono compiti del Consiglio Generale:

  • eleggere, nella prima seduta successiva all’Assemblea Generale, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Comitato Esecutivo ed il Segretario Generale
  • provvedere allo sviluppo e all’indirizzo generale della Comunità secondo le direttive dell’Assemblea Generale, approfondendo lo studio dei problemi di carattere generale connessi, individuando i settori e istituendo anche gruppi di lavoro;
  • stimolare e promuovere la creazione delle comunità locali ed approvarne la costituzione;
  • mantenere l’unità della Comunità di Capodarco e il corretto rapporto tra comunità locali, nonché intervenire e risolvere eventuali problemi di quest’ultime;
  • provvedere, in caso di scioglimento di una comunità locale, alla destinazione dei beni alla Comunità Generale;
  • decidere sui reclami avverso le decisioni delle comunità locali circa la cessazione dello status di socio;
  • stabilire il regolamento e l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale e le proporzioni di cui all’Articolo;
  • dare ai soci le indicazioni di cui all’Articolo 5, comma 3;
  • stabilire le quote associative.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente della Comunità di Capodarco ha la rappresentanza legale della stessa. Convoca l’Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo, presiede le sedute del Consiglio generale e del
Comitato Esecutivo. In sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. In caso di urgenza e necessità, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio generale, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso. Firma, insieme al tesoriere, le autorizzazione di spesa riguardanti la Comunità Generale.

Articolo 19 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo o su sua espressa delega.

Articolo 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere redige i bilanci consuntivo e preventivo della Comunità Generale e li sottopone al Consiglio Generale. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo successivo, il Consiglio generale presenta all’Assemblea Generale i bilanci consuntivo dell’anno trascorso e preventivo per l’anno in corso, accompagnati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Tesoriere firma, insieme al Presidente o al Vice-Presidente, le autorizzazioni di spesa.

Articolo 21 – Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere, dal segretario Generale e da almeno tre membri eletti dal Consiglio Generale

Articolo 22 – Compiti del Comitato Esecutivo

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

  • attuare le delibere del Consiglio Generale;
  • creare i gruppi di lavoro, composti sia da soci sia esperti non soci;
  • designare i responsabili dei vari gruppi di lavoro;
  • curare le comunicazioni sociali.

Articolo 23 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale esegue gli atti predisposti dal Consiglio Generale e dal Comitato Esecutivo; redige i verbali delle sedute di questi e dell’Assemblea Generale.

Articolo 24 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso effettua la vigilanza contabile sull’attività generale della Comunità e riferisce all’Assemblea.

Articolo 25 – L’Assistente Ecclesiastico

La direzione spirituale dei credenti della Comunità di Capodarco è curata da un Assistente Ecclesiastico designato dall’Ordinario di Fermo.

Articolo 26 – Il patrimonio

Il patrimonio della Comunità di Capodarco è costituito da:

  • elargizioni, lasciti, donazioni a suo favore;
  • beni immobili e mobili di proprietà;
  • ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

I beni che appartengono al patrimonio della Comunità di Capodarco possono essere da questa ceduti o dati in godimento alle Comunità locali.

Articolo 27 – Mezzi di finanziamento

Per il finanziamento delle proprie attività la Comunità di Capodarco si avvale di:

  1. le quote associative stabilite dal Consiglio Generale;
  2. le contribuzioni dei soci;
  3. i contributi di amministrazioni pubbliche, di enti e di privati;
  4. ogni altra risorsa ed ogni strumento di esercizio non destinati ad incrementare il patrimonio.

Articolo 28 – Caso di estinzione

In caso di estinzione della Comunità di Capodarco, il patrimonio sarà devoluto a Enti che perseguono scopi analoghi a quelli della Comunità stessa.

Articolo 29 – Modifiche al presente Statuto

Le modifiche al presente Statuto debbono essere proposte da almeno un terzo degli aventi diritto al voto in sede di Assemblea Generale. Le proposte debbono pervenire al Consiglio Generale in tempo utile perché possa esaminarle nell’ultima riunione prima dell’Assemblea Generale. Per l’approvazione delle di modifica valgono le norme di cui all’Articolo 12 del presente Statuto.

Articolo 30 – Richiamo alle normative generali.

Per tutto quanto non è previsto dal presente valgono le vigenti leggi civili.

 

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